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Testo della Petizione per
“Abolizione dell’art.49 del Codice Deontologico”
L’articolo 49 del Codice Deontologico dell’infermiere, recita:
“L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.”
Tale disposizione, di natura vincolante, non trova riscontri nei codici deontologici delle altre professioni sanitarie italiane né, tanto meno, tra i codici deontologici infermieristici degli altri paesi europei.
Infatti, il dovere dell’infermiere di compensare le carenze e i disservizi che si verificano nelle strutture sanitarie, può comportare il deprecabile fenomeno del demansionamento (vietato per legge: art. 2103 C.C.).
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